TERAMO – Societa’ sportiva dilettantistica condannata a pagare retribuzioni a calciatori non professionisti. E’ una sentenza come poche ce ne sono quella emessa dal giudice del tribunale del lavoro di Teramo, Maria Rosaria Pietropaolo che ha riconosciuto a tre ex calciatori della Asd Colonnellese di Colonnella, non semplici rimborsi spese ma salari veri e propri. Bisognera’ attendere il deposito delle motivazioni per comprendere cosa abbia formato il convincimento del giudice che riconosce agli atleti dilettanti (e non professionisti del calcio) uno stipendio. Si tratta di capire se, davvero – come ha sostenuto l’avvocato del terzetto che ha fatto ricorso, Cristian Santroni – si sia configurato fra la societa’ sportiva e i calciatori un rapporto di lavoro tutt’altro che occasionale. Ai tre dilettanti, il giudice ha riconosciuto complessivamente somme variabili da 900 a 3.300 euro, condannato la societa’ sportiva anche al pagamento delle spese legali e di giudizio. "Il rapporto tra l’atleta dilettante e la societa’ sportiva d’appartenenza sfugge da ogni configurazione di tipo contrattuale, in quanto i diritti e gli obblighi che costituiscono il contenuto di tale rapporto devono derivare esclusivamente dal cosiddetto vincolo sportivo – premette Santroni. La carriera dell’atleta, dunque, inizia proprio con il tesseramento presso la Federazione e a favore della societa’ di appartenenza che, a sua volta, attesta l’esistenza del vincolo e accetta il tesseramento, sottoscrivendo il cartellino". Secondo l’avvocato la continuita’ della prestazione che si sostanzia nella partecipazione ad allenamenti e partite con un impegno assimilabile ad un autentico orario di lavoro, lo stabile inserimento dell’atleta nell’organizzazione dell’associazione sportiva, la costante sottoposizione alle direttive della societa’ e la corresponsione all’atleta di somme di denaro versate periodicamente, sono ritenuti elementi utili a valutare la tipologia del rapporto di lavoro come non occasionale. "Non esiste nel nostro diritto alcuna norma che definisca cosa debba intendersi per attivita’ sportiva dilettantistica. Per la dottrina e la giurisprudenza, l’individuazione avviene per differenza ossia "tutto cio’ che non rientra nel concetto di attivita’ sportiva professionistica, viene considerato come dilettantistico".
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