Sarà discusso a ottobre davanti ai giudici della I sezione civile: si contesta la partecipazione all’asta dell’attuale socio privato
TERAMO – La Prima sezione civile della Cassazione ha fissato l’adunanza in camera di consiglio per decidere del ricorso presentato dalla Infosat dell’ingegnere Franco Iachini contro l’affidamento del 49% della Teramo Ambiente alla Comir del gruppo controllato da Stefano Gavioli. L’udienza per la discussione si terrà ad ottobre.
Arriva al pettine in un momento particolare per il futuro della TeAm il nodo della querelle sull’asta veneziana che è stata aggiudicata il 15 novembre dello scorso anno alla società dell’ex ad della TeAm al prezzo di 1,755 milioni di euro e che vedeva come competitor l’imprenditore teramano oggi presidente del Teramo Calcio. (Leggi qui l’articolo del 16 novembre)
Proprio quando il Comune e il socio privato stanno discutendo sulla gara a doppio oggetto che rimetterebbe in discussione non solo le quote private e l’affidamento del servizio di igiene urbana in città, la valutazione dei giudici della Suprema Corte assume importanza decisiva. E fa apparire giustificata e ponderata la posizione della stessa Comir, per bocca del suo amministratore delegato Enrico Prandin, che vorrebbe rinviare ogni decisione sul futuro in attesa della pronuncia dei giudici capitolini. E per questo motivo, indirettamente, forse la TeAm non fa nuovi investimenti per il momento.
di Che la Cassazione abbia fissato l’udienza ha eliminato ogni dubbio che il ricorso stesso possa essere improcedibile dinanzi ai giudici in questo caso di secondo (dopo il rigetto del tribunale di Venezia dell’appello). La stessa ammissione in giudizio costituisce certezza di una sentenza, in un verso o nell’altro.
La vicenda è nota. I legali dello studio Irti di Roma (che tutelano gli interessi di Iachini) contestano la decisione del tribunale fallimentare di Venezia di ammettere alla procedura competitiva per l’aggiudicazione del 49% delle quote della TeAm (quelle appartenute alla fallita Enertech), la Comir del gruppo Gavioli, lo stesso che controllava l’Enertech. Nella prima pronuncia, i giudici del tribunale di Venezia in composizione collegiale ritennero che l’applicazione del divieto di partecipazione del fallito alla procedura competitiva che riguarda le sue stesse ex partecipazioni, vale per i beni immobiliari ma non per quelli mobiliari. Trattandosi di azioni, l’orientamento del tribunale è stato quello di riconoscere la procedura come regolarmente formata e conclusa.