Vincenzo Caporale, direttore per 21 anni dell’Istituto, scrive a ministro e Governatori sulle nomine nel Cda
TERAMO – La recente vicenda della nomina a componente del Cda dell’Istituto zooprofilattico ‘G. Caporale’, fatta in sostanza dai giudici del Tar Abruzzo, che hanno spodestato Davide Calcedonio Di Giacinto e costretto la Regione a designare lo stesso ricorrente Enzo Giulio Di Pietro, ha riproposto corsi storici già conosciuti all’interno della governance dell’Istituto.
A sottolineare quella che sembra essere diventata una ‘regola’ e ad analizzare il perché delle ripetute violazioni della legge nelle nomine alla guida dell’Izs, è il professor Vincenzo Caporale, che del prestigioso Istituto di ricerca è stato direttore per 21 anni, dal 1990 al 2011. Il suo rilievo (indirizzato con una lettera al ministro della Salute e ai presidenti delle due Regioni) non è limitato alle scelte della Regione Abruzzo, quanto anche a quella della Regione Molise: anche il membro indicato da questo Ente non avrebbe i requisiti stabiliti dalla legge. Ecco il suo intervento:
“Signor Ministro, Signori Presidenti,
una sentenza del TAR Abruzzo ha dichiarato decaduto il consigliere di amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, nominato dalla Regione Abruzzo, per mancanza dei requisiti di Legge. La scelta della Regione Abruzzo per surrogarlo pone inevitabilmente una serie di domande.
La prima è perché l’illegittimità amministrativa delle nomine di tutti gli organi dell’Istituto sia diventata ‘la regola’, a partire dal 2014. Esse sono caratterizzate, in modo persistente, da violazioni del dettato legislativo: Articolo 11, D. Leg.vo 28 giugno 2012, n. 106 e Articolo 1, D. Leg.vo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modifiche. Le violazioni non riguardano solo l’aspetto formale delle Leggi. Sono violate la sostanza e il merito. Le leggi, infatti, stabiliscono, con precisione e chiarezza, le competenze professionali e scientifiche richieste ai componenti degli Organi di un Istituto Zooprofilattico Sperimentale, da un lato, per formularne gli indirizzi e verificarne le azioni e, dall’altro, per gestirlo e dirigerlo. Altrettanto chiaro è che esse sono violate, in modo costante e ripetuto.
La mancata verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla Legge, prima della formulazione dell’elenco degli idonei alla nomina di membro del consiglio di amministrazione da parte dell’Abruzzo, è sconcertante. Infinitamente più sconcertante è la pervicacia con cui, invece di generare un nuovo elenco, per surrogare il consigliere decaduto dal TAR, si sia scelto riutilizzare quello di cui la sentenza aveva, de facto, sancito l’inadeguatezza. Nessuno, tantomeno Giunta, Consiglio o Avvocatura regionali, infatti, avrebbe potuto “certificare”, dopo la sentenza, che i soggetti in elenco avessero effettivamente i requisiti previsti dall’Articolo 11, D. Leg.vo 28 giugno 2012, n. 106. Si è adottata, ancora una volta, una linea politica che, riguardo la composizione degli Organi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, considera la valenza delle leggi e delle regole di valore inferiore e, comunque, irrilevante, rispetto alla volontà e agli interessi della maggioranza politica. Una linea inaugurata dal precedente presidente dell’Abruzzo sig. D’Alfonso, che ha portato alla nomina di un presidente, due direttori sanitari, un direttore generale facente funzione e un direttore generale – quest’ultimo confermato dall’attuale Presidente -, palesemente privi dei requisiti di carriera, professionalità e competenza, previsti dall’ Articolo 1 del D.Leg.vo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modifiche. Una linea che a L’Aquila ormai è prassi consolidata. Immota manet, indipendentemente dagli schieramenti politici. Il perché è facilmente comprensibile.
La seconda domanda è se quella che sembra essere una regola immutabile dell’Abruzzo valga anche in Molise. Non solo alcune nomine illegittime sono state fatte d’intesa tra le due Regioni, ma nessuno sembra volersi chiedere se il consigliere nominato dal Molise abbia o meno i requisiti, per far parte del CdA dell’Istituto. Un avvocato il cui, peraltro pregevole, curriculum, non contiene alcun elemento che dimostri la “comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria E sicurezza degli alimenti” richiesta dall’Articolo 11 del D. Leg.vo 28 giugno 2012, n. 106 e che il TAR dell’Abruzzo ha ribadito essere necessaria, per poter far parte del CdA dell’Istituto.
La terza domanda è come mai si sia proceduto alla surroga, per di più in modo illegittimo, di un consigliere nominato in modo illegittimo e dichiarato decaduto dal TAR Abruzzo, invece di prendere atto del non-funzionamento del Consiglio di Amministrazione, insediatosi dopo 13 mesi dalla decadenza del precedente. Il più volte citato Articolo 11, D. Leg.vo 28 giugno 2012, n. 106 è chiaro. Il CdA se “vi è impossibilità di funzionamento” può essere sciolto. Il CdA avrebbe dovuto, fra l’altro, eleggere il presidente dell’Ente nella sua prima seduta e approvare il bilancio di previsione 2021 e il conto consuntivo 2019. In oltre 6 mesi di vita non ha fatto nulla di tutto ciò e non si poteva e non si può non prenderne atto. Sostituire ciò che palesemente non funziona è il minimo che un governo responsabile dovrebbe fare, se non altro per il rispetto dovuto alle istituzioni.
La quarta, ultima e più importante domanda è come mai nessuno rilevi che a partire dal 2014, nell’Istituto si è già dovuto far dimettere un direttore sanitario perché privo dei requisiti di legge (salvo poi attribuirgli una promozione con una procedura degna della commedia dell’arte). È stato nominato, al suo posto un altro direttore sanitario che aveva ancora meno requisiti del dimissionario. Il novello direttore sanitario, con il beneplacito delle Regioni, si è auto-nominato direttore generale facente funzione, in palese e plurima assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 11, D. Leg.vo 28 giugno 2012, n. 106. Questo straordinario uomo dei primati di assenza di requisiti è stato, infine, nominato direttore generale dall’attuale Presidente. Dirige anche scientificamente l’Istituto, nonostante la pressoché totale assenza di requisiti di legge e della pur minima esperienza in materia di ricerca.
Le Regioni Abruzzo e Molise e anche il Ministero della salute, fin qui “stranamente” – anche se forse “comprensibilmente” – distratto, viste le vicende del Paese, dovrebbero applicare, finalmente, la Legge. La democrazia affida alla politica la responsabilità primaria di dettare le regole della convivenza civile. Quando quest’ultima viola o permette che si violino le regole che essa stessa ha dettato – e che può cambiare quando vuole – non compie solo un atto eticamente scorretto: compie un atto sovversivo dell’ordinamento democratico.
Signor Ministro e signori Presidenti, non credono loro che decenza e dignità richiederebbero di porre fine a questa illegittimità dilagante? Non credono che si dovrebbero annullare illico et immediate, TUTTI gli organi di governo e di gestione viziati da palesi illegittimità, quando non anche da palese inadeguatezza?
È giunto il momento di attivare, finalmente, procedure ossequiose della lettera e dello spirito delle leggi, e affidare l’Istituto a Organi capaci di svolgere i propri compiti in modo adeguato. Non per mero, ancorché dovuto, ossequio alle leggi amministrative, ma in nome del buon senso e del rispetto dovuto all’Istituzione e a chi ci lavora, in Abruzzo e in Molise. Organi all’altezza della non irrilevante tradizione tecnico-scientifica dell’Istituto e capaci di un governo e una gestione che vada oltre la mera visione localistica che lo condannerebbe a un’involuzione inevitabile. Un’involuzione già palesemente iniziata, per chi sappia andare oltre le apparenze e le roboanti dichiarazioni sull’attività diagnostica COVID-19 e le improvvide pose di prime pietre. Per l’Istituto un “già vissuto” a cavallo della fine degli anni ’70 del secolo passato, che una Politica responsabile non avrebbe mai dovuto o dovrebbe far rivivere.
Prof. Vincenzo Caporale, DMV, MPVM, PhD