TERAMO – Scende in campo anche il presidente uscente dell’Ordine degli avvocati, Guerino Ambrosini, per concorrere alla riconferma ai vertici della categoria forense teramana. Alle elezioni dei prossimi 18 e 19 gennaio, Ambrosini propone una lista di candidati, con alcuni volti nuovi, quali Italo Di Fabio, Vincenzo Di Marco, Eugenio Felice, Donatella Gianfriglia, Giampaolo Magnanimi e Nicola Paolo Rossetti. Gli altri 8 sono invece già ‘esperti’i di Consiglio direttivo e sono Maria Marsilii, Fortunato Mattucci, Gianluca Reitano, Giovanni Melchiorre, Marco Sgattoni, Alessandra Terzi, Pasquale Tiberii e Maristella Urbini. In campo, come noto, c’è già un altro competitor, il leader della lista Rinnovamento forense Fabrizio Acronzio, mentre a conferma della grande attenzione che si vive attorno a questa tornata elettorale, c’è un’altra ‘cordata’ di candidati che sostiene la nomina a presidente dell’avvocato Nicola Rago. I nominativi di questa terza lista dovrebbero essere resti noti nelle prossime ore, essendo scaduto il termine per la presentazione. Lunedì intanto saranno sorteggiati i nominativi dei legali che comporranno la Commissione elettorale, i quali avranno un compito delicato, stavolta come non mai. Questo perchè sulle candidature pende la spada di Damocle della sentenza della Cassazione che vieta la riproposizione per un terzo mandato ai candidati consiglieri che ne abbiano già svolti due consecutivi. A giudicare dall’interpretazione che ha accompagnato la nota sull’ufficializzazioe della candidatura di Ambrosini, ci sarà da discutere. Secondo Ambrosini, nella cui lista ci sono almeno cinque o sei posizioni che potrebbero rientrare nella casistica indicata dagli Ermellini, oltre ad Ambrosini che fa parte dei consigli forensi dal 1998, la pronuncia della Cassazione non riguarda la retroattività bensì «dispone per l’avvenire e, pertanto, la retroattività di una norma giuridica può essere disposta solo da una legge alla stessa successiva». Lo stesso presidente uscente ricorda che «la pronuncia giurisprudenziale della Cassazione, sia pure autorevole, non entra nel merito e rinvia la decisione al giudice di secondo grado, il Consiglio Nazionale Forense». Trattandosi però di sentenza di rinvio, imporrebbe al secondo grado di attenersi al principio giuridico sancito. Anche sulla candidabilità, il presidente ricorda che al comma 4 dell’articolo 3 della legge 113/2017 (su cui si è pronunciata la Cassazione) «si esclude chiaramente dal “divieto di candidatura” gli avvocati che abbiano svolto, come nel proprio caso, mandati consecutivi di durata inferiore al biennio».
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